Sezioni Unite: il terzo intestatario fittizio può contestare esclusivamente la titolarità effettiva dei beni confiscati Cassazione Penale, Sezioni Unite, Informazione Provvisoria n. 3/2025 del 27 marzo 2025 Presidente Cassano – Relatore Ariolli
Il 27 marzo 2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, presiedute dal Presidente Cassano e con il Relatore Ariolli, hanno affrontato una questione di rilevante importanza in materia di confisca di prevenzione riguardante beni ritenuti fittiziamente intestati a terzi. La questione posta all’attenzione della Corte era se, in tali casi, il terzo intestatario potesse limitarsi a rivendicare l’effettiva titolarità e proprietà dei beni confiscati o se fosse legittimato a contestare anche i presupposti per l’applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità del proposto, la sproporzione tra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso.
Al termine dell’udienza, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati. A tale fine può dedurre ogni elemento utile in relazione al thema probandum».
Questo principio chiarisce che il terzo, in tali circostanze, ha la facoltà di dimostrare la propria effettiva titolarità sui beni confiscati, presentando tutti gli elementi probatori pertinenti. Tuttavia, non è ammesso a contestare i presupposti soggettivi e oggettivi che hanno portato all’applicazione della misura di prevenzione nei confronti del proposto.
La decisione delle Sezioni Unite si inserisce in un contesto giurisprudenziale caratterizzato da orientamenti contrastanti. Un orientamento maggioritario riteneva che il terzo intestatario fittizio potesse esclusivamente rivendicare la titolarità effettiva dei beni, senza poter contestare i presupposti della misura di prevenzione. Un orientamento minoritario, invece, sosteneva che il terzo avesse la legittimazione a contestare anche i presupposti applicativi della misura, quali la pericolosità sociale del proposto e la provenienza dei beni.
Con questa pronuncia, le Sezioni Unite hanno inteso risolvere tali contrasti, delineando in modo chiaro i limiti della legittimazione del terzo intestatario fittizio nel procedimento di confisca di prevenzione. Resta ora da vedere come questa decisione influenzerà la prassi giudiziaria e l’effettività della tutela dei diritti dei terzi coinvolti in procedimenti di prevenzione patrimoniale