SINAGECO audizione presso l’Aula della Commissione Giustizia, le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia

Si è tenuta il 20 maggio 2024 presso l’Aula della Commissione Giustizia, le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia, nell’ambito dell’esame del disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario, l’audizione alle ore 13.00  del rappresentante del Sindacato Nazionale Amministratori Giudiziari e Coadiutori (SINAGECO). Di seguito il testo dell’ audizione.

L’organizzazione sindacale (attualmente unica della categoria) SINAGECO Sindacato Nazionale Amministratori Giudiziari e Coadiutori precisa di aver  assunto delle linee di azione di tutela della categoria, puntando alla rappresentatività degli amministratori giudiziari e coadiutori, al fine di raggiungere obiettivi che è corretto definire funzionali al miglioramento : a) del sistema di gestione dei beni sequestrati, in senso più efficiente e garantista; b) della destinazione dei beni divenuti oggetto di confisca definitiva.

Quanto indicato nell’ ottica di maggiore celerità ed effettiva attuazione, in quanto orientate le linee di azione  alla tutela degli Amministratori Giudiziari anche sui seguenti temi: corretto accesso agli incarichi, limiti all’ eccesso di  responsabilità degli Amministratori Giudiziari, equo compenso (ovvero equa remunerazione delle prestazioni effettivamente rese) nell’ambito dello svolgimento degli incarichi.

Assunte le finalità sopra precisate , è opportuno rammentare in premessa che  dall’entrata in vigore del Codice antimafia nel 2011, la disciplina che regola il conferimento degli incarichi agli Amministratori Giudiziari e la determinazione dei loro compensi si è inopinatamente evoluta (rectius involuta ) sulla scorta di due circostanze divenute veri e propri fattori distorsivi del tutto evidenti: l’ inchiesta sulle misure di prevenzione palermitane e l’“agenzificazione” del settore.

La prima ha portato ad una ingiusta e generalizzata qualificazione “affaristica ” del professionista amministratore giudiziario, come se – e solo per questa categoria – le “mele marcie ” abbiano inevitabilmente “contaminato” tutto il cesto, anzi l’intero raccolto.

La seconda muove dalla costituzione dell ’ANBSC, lodevolmente adottata per portare a livello nazionale le decisioni in merito alla destinazione dei beni definitivamente confiscati che però ha visto crescere la struttura della stessa, senza l’adeguata evoluzione nel rapporto di collaborazione e valorizzazione del qualificato “esercito sul campo” a disposizione della stessa agenzia, rappresentato dagli Amministratori Giudiziari che possono essere nominati coadiutori (si badi bene, è un obbligo attuale di legge – art . 38 , comma 3, D.lgs . 159 /11 – possedere i requisiti soggettivi richiesti per l’Amministratore Giudiziario per coadiuvare l’ANBSC). Non si ceda alle lusinghe di altre interpretazioni in quanto, da sempre, i coadiutori ex art. 38 della ANBSC non vengono pagati con regolarità ed equità e questo dato di fatto non può che derivare, in primo luogo, da tale errata e incomprensibile contrapposizione tra la Pubblica Amministrazione e il mondo dei liberi professionisti.

Un minimo di storia

Dopo ben cinque anni dalla legge delega d.lgs. n. 14/2010 e mesi di critiche e censure della bozza di decreto, provenienti da dottrina, magistrati, amministratori e più in generale e vari addetti ai lavori, lo schema di decreto, recante le “modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari ”, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri con il d.p.r. n. 177 del 7 ottobre 2015, entrato in vigore il 25 novembre 2015.

L’attuazione in sede giurisdizionale del d.p.r. n. 177/15 ha fatto emergere, sin dall’entrata in vigore, molteplici difficoltà interpretative; in primis tenuto conto che per la gestione dei beni in sequestro occorrono professionalità specifiche, studi organizzati o reti professionali strutturate, spesso anche sul territorio nazionale, collaboratori adeguatamente formati e consulenti esterni specializzati. Non si tratta, in sintesi, di incarichi che possono essere gestiti con la sola buona volontà e l’applicazione di procedure standard, come, ad esempio quelli di curatore fallimentare, ai quali la tariffa suindicata, purtroppo, si è ispirata.

Non vi è chi non veda l’erroneità dell’assunzione che pone sullo stesso piano l’attività dell’Amministratore Giudiziario e quella del curatore fallimentare, per le profonde differenze che caratterizzano questi due incarichi.

In particolare, volendo entrare un po’ più nel dettaglio, avuto riguardo ai limiti ed alle criticità applicative riscontrate, vanno certamente evidenziate: la mancanza di alcun riferimento alla durata dell’attività (tra i vulnus più rilevanti della tariffa ) che pone sullo stesso piano le procedure che si chiudono rapidamente (entro pochi mesi) ed i sequestri che vanno avanti per molti anni; le diverse questioni interpretative su commisurazione dei compensi al “valore dei beni costituiti in azienda”; individuazione delle varie masse su cui commisurare le differenti tabelle previste dalla tariffa (soggetti titolari dei beni o unico soggetto proposto a cui si ritengono riconducibili ); prevalenza della gestione più onerosa, che non dovrebbe essere intesa con riguardo alle categorie dei beni in sequestro intestati a differenti soggetti; gestione diretta e indiretta dell’azienda e corretta applicabilità delle maggiorazioni e delle riduzioni.

Da più parti, oramai, tutti gli operatori del settore (magistrati, amministratori giudiziari e parti interessate) invocano da tempo una modifica normativa dell’intera disciplina dei compensi degli amministratori giudiziari, non fosse altro che l’attuale tariffa non contempla assolutamente le modalità ed i criteri di determinazione dei compensi riconosciuti all’amministratore giudiziario: (i) per le attività dallo stesso compiute dalla confisca di primo grado a quella di secondo grado, con l’assunzione dell’amministrazione giudiziaria da parte dell’ANBSC; (ii) nell’ambito delle procedure non ablative (art. 34 e 34 bis d.lgs. 159/2011), avendo assistito nel frattempo ad interpretazioni ed applicazioni della tariffa eterogenee tra i diversi Tribunali d’Italia, le cui prassi si sono via via consolidate secondo un percorso giurisprudenziale estremamente adattativo ad una norma di per se carente ed incompleta rispetto alle diverse fattispecie procedurali (misure) introdotte dal legislatore nei successivi nove anni dalla sua introduzione.

Per quanto attiene all’invito di codesta commissione volto a formulare eventuali osservazioni sul disegno di legge C. 1660 Governo recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”, si riporta di seguito, in termini di emendamento del testo e di correlato commento, una proposta di modifica dell’attuale comma 1, lett. b) dell’art. 5, volto a disciplinare le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi  dei  coadiutori  dell’Agenzia,  in  quanto  materia  di  specifico  interesse dell’azione  del Sindacato.

ART. 5 – CAPO I – SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, DI TUTELA DEL PERSONALE IN SERVIZIO, NONCHÉ DI VITTIME DELL’USURA

E DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Proposta di integrazione/modifica

(Disposizioni in tema di amministrazione di beni sequestrati e confiscati)

1.         Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: …. omissis …

b) all’articolo 38, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della giustizia, è adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei coadiutori dell’Agenzia».

Non può non premettersi che la previsione di un compenso ad hoc per la categoria dei Coadiutori dell’ANBSC risulta essere in evidente contrasto, non solo con altre norme cogenti (come di seguito precisato), ma  anche  con  ogni  logica di  efficienza  di  sistema  tenuto conto delle prevedibili tempistiche di adozione di un nuovo specifico D.P.R., tale scelta, infatti, non appare una consona soluzione al noto ritardo accumulato dalla ANBSC nel pagamento dei professionisti che con la stessa collaborano (stigmatizzato dalla stessa Corte dei Conti).

In primo luogo, al di là del venire meno, per intervento “estemporaneo” nel 2017 da parte del legislatore, dell’esplicita equiparazione della remunerazione dell’amministratore giudiziario con quella del coadiutore, inserita in precedenza nel codice delle leggi antimafia, è altrettanto vero che il codice oggi dispone, all’art. 38 comma 2, che, “ (…) Qualora sia diverso dall’amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall’Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all’articolo 35, commi 2 e 2-bis. (…)”.

Ne discende che per un iscritto all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti, che peraltro ha per la liquidazione dei compensi già quale riferimento i parametri specifici, che risulta, anche, iscritto all’albo degli amministratori giudiziari, per i quali trova, invece, applicazione la tariffa di cui al D.P.R. 177 /15 (adottato dopo 4 anni dalla norma introduttiva), laddove nominato coadiutore della ANBSC , dovendo quest’ultima obbligatoriamente attingere dal suindicato albo degli amministratori giudiziari, troverebbe applicazione una diversa ed ulteriore (quarta !) tariffa, tutta ancora da pensare, per la determinazioni del proprio compenso, in un contesto in cui il ritardo nei pagamenti  accumulato  dall’ANBSC  oramai  ha maturato anche il “decennio”.

Anche nel rispetto dell’opera professionale dei tanti (più di 800, per quanto noto) coadiutori incaricati dall’ANBSC, che stanno operando, non può che auspicarsi, in via principale, un integrale superamento della proposta di modifica e se del caso, l’adozione di una semplice precisazione che richiamando il riferimento già esistente alla figura del coadiutore quale amministratore giudiziario e quindi al d.P.R. n.177/15, preveda un semplice abbattimento in percentuale di tutti i parametri, in ragione dei compiti gestori ed amministrativi concretamente svolti dall’ANBSC e delle relative responsabilità in capo alla stessa, in linea con la decisione (riduzione di un quarto) già adottata dal Consiglio Direttivo della medesima Agenzia (nelle c.d. Linee Guida 2018).

Nella denegata ipotesi di una adozione della modifica proposta e, per l’effetto, di adozione di un regolamento specifico per la liquidazione dei compensi del Coadiutore, appare inequivocabilmente necessario adottare, per un corretto indirizzo della normazione di secondo grado, il proposto richiamo al rispetto delle previsioni della recente legge 21 aprile 2023 n. 49, in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, onde evitare inevitabili e numerosi contenziosi.

Ringraziando per l’attenzione, si fa cortese richiesta di apertura di un tavolo istituzionale, al quale possa essere chiamato anche il nostro Sindacato, per l’individuazione del percorso volto ad un auspicato miglioramento del sistema di gestione e di destinazione dei beni sequestrati e confiscati, anche attraverso il contributo degli Amministratori Giudiziari, cui è demandato il compito di operare sul campo.

Sindacato Nazionale Amministratori Giudiziari e Coadiutori (SINAGECO)