Il decreto sulle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli esperti nominati ai sensi dell’art. 94-bis del D.Lgs. 159/2011 – Il provvedimento è stato trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione

Il decreto sulle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli esperti nominati ai sensi dell’art. 94-bis del D.Lgs. 159/2011 – Il provvedimento è stato trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione

Si conclude il percorso tecnico-istituzionale che ha portato alla definizione delle Modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi degli esperti nominati dal Prefetto nell’ambito della prevenzione collaborativa prevista dall’art. 94-bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia).

Il decreto, ora trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, rappresenta un passaggio decisivo verso la piena attuazione della misura di prevenzione collaborativa e un punto di equilibrio tra esigenze di trasparenza amministrativa e valorizzazione della funzione tecnico-professionale degli esperti nominati dai Prefetti.

Il percorso del Gruppo di lavoro interdisciplinare

Il provvedimento è il risultato dei lavori del Gruppo interdisciplinare istituito con decreto dipartimentale n. 4231 del 31 marzo 2025, successivamente integrato con decreto n. 5548 del 29 aprile 2025, presso il Dipartimento per l’Amministrazione Generale, le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e le Risorse Strumentali e Finanziarie.

Il gruppo, presieduto dal Capo Dipartimento Prefetto Carmen Perrotta e dal Direttore Centrale Prefetto Carolina Bellantoni Ministero dell’ Interno, ha visto la partecipazione di rappresentanti:

  • del Ministero dell’Interno;
  • del Gabinetto del Ministro;
  • dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
  • del Comando Generale della Guardia di Finanza;
  • della Magistratura della prevenzione;
  • e di Esperti designati tra i quali i Delegati in rappresentanza di SINAGECO – Sindacato Nazionale Amministratori Giudiziari e Coadiutori – e di INAG (Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari).

Le riunioni del gruppo si sono svolte a decorrere dal giorno 8 maggio 2025 con riunioni presso la sede del Ministero dell’ Interno nei giorni 8 maggio, il 20 maggio e il 6 agosto 2025, come già documentato nella pubblicazione SINAGECO del 7 agosto. Durante tali sessioni, il Sindacato ha fornito contributi tecnici e note di revisione, poi integrate nel documento di sintesi dell’11 agosto 2025 (qui allegato), che ha rappresentato contributo per la stesura finale del decreto ministeriale.

L’apporto degli esperti in rappresentanza di SINAGECO e INAG

Gli esperti  del Gruppo interdisciplinare istituito con decreto dipartimentale hanno partecipato attivamente a tutte le fasi di lavoro, contribuendo alla definizione di un impianto metodologico equilibrato e aderente ai principi dell’equo compenso e della proporzionalità retributiva (L. 172/2017).

In particolare, il documento di sintesi dell’11 agosto 2025 – redatto a seguito della riunione conclusiva del 6 agosto 2025 – ha fornito:

  • i criteri tecnici per la determinazione della base di calcolo del compenso, ancorata all’attivo patrimoniale lordo dell’impresa, con la possibilità di integrazione percentuale sui ricavi nei casi di imprese digitali o con struttura patrimoniale leggera;
  • i parametri qualitativi per la valutazione della complessità, della durata e dei risultati conseguiti;
  • le proposte di armonizzazione con le Terze Linee Guida ANAC, adattate alle peculiarità della misura di prevenzione collaborativa;
  • e la previsione di acconti periodici e fondi vincolati di garanzia per assicurare la tempestiva remunerazione dei professionisti.

Le indicazioni formulate dagli esperti SINAGECO e INAG sono state integralmente recepite nel testo definitivo del decreto, costituendone l’ossatura tecnico-operativa.

Principi cardine del decreto – Sintesi operativa

Finalità. Il decreto fissa criteri uniformi, oggettivi e proporzionati per i compensi degli esperti ex art. 94-bis, al fine di:

  • garantire equità, trasparenza e uniformità nazionale;
  • valorizzare complessità, responsabilità e risultati;
  • tener conto delle imprese a struttura “leggera” o digitalizzata;
  • assicurare tempi certi di liquidazione (deposito cauzionale e acconti periodici).

1) Parametro principale e criteri qualitativi

  • Base di calcolo: attivo patrimoniale lordo (ultimo bilancio depositato; in mancanza, ultimo schema di bilancio alla data della nomina; per non obbligati al deposito, libro inventari aggiornato e stimato a valori di mercato).
  • Criteri qualitativi di liquidazione: raggiungimento obiettivi, complessità dell’intervento, durata effettiva, livello di responsabilità.

2) Casistiche d’impresa (fonti e verifiche) – massima semplificazione

  • Società con bilancio (art. 2435 c.c.): attivo lordo “rettificato”, come da stato patrimoniale (stimato a valori di mercato).
  • Imprese senza deposito bilancio (escluse agricole ex art. 2135 c.c.): attivo dal libro inventari (art. 2214 c.c.), valori di mercato.
  • Imprese non commerciali e imprese agricole non societarie: attivo da fonti pubbliche e fiscali (Catasto/Conservatoria; PRA/registri macchine; documentazione fiscale e beni ammortizzabili; BDN/registri di stalla; piani colturali e PAC/AGEA; leasing/locazioni/comodati; elenchi assicurativi, perizie, bandi).

Altri elementi inclusi (ove pertinenti e verificati):

  • Crediti certi al nominale; rimanenze a prezzo di mercato; disponibilità liquide (saldi attivi); avviamento con metodo fiscale (redditività su media ricavi ultimi tre periodi); altri valori certi dell’attivo da fonti contabili/extracontabili.

3) Settori “asset-light” o digitali

Quando l’attivo patrimoniale non riflette la complessità dell’ attività svolta dall’ esperto, (modelli immateriali, leasing diffuso, no magazzini), è ammesso un criterio integrativo sui ricavi (in analogia all’art. 3, co. 4, D.P.R. 177/2015).

4) Collegialità, coadiutori e organizzazione

  • Collegio di esperti (max tre): possibile maggiorazione fino al +70% del compenso complessivo, ripartito tra i componenti con motivazione.
  • Coadiutore: ammesso se motivato e autorizzato dal Prefetto; collabora sotto il coordinamento dell’esperto.
  • Collaboratori interni con mansioni esecutive: elenco nominativi preventivamente autorizzato.

5) Procedura, stima iniziale e garanzie

  • Stima iniziale dell’attivo per fissare il compenso nel decreto di nomina; criticità colmate imponendo all’impresa (se priva di bilancio depositato) di fornire scritture aggiornate entro 30 giorni.
  • Deposito cauzionale su conto dedicato: 60–70% del compenso stimato (garanzia per acconti e saldo).
  • Acconti: trimestrali/quadrimestrali, con relazioni intermedie e rendiconti; saldo su relazione finale motivata.

6) Superamento del “tetto 240.000 €”

Il limite onnicomprensivo delle Terze Linee Guida ANAC non si applica automaticamente: la prestazione è a carico dell’impresa e deve rispettare equità e proporzionalità; si richiama il più recente indirizzo costituzionale sul punto.

Sul punto, la sentenza n. 135 del 2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 1, del D.L. n. 66/2014 (conv. in L. n. 89/2014) nella parte in cui fissava un tetto retributivo onnicomprensivo pari a € 240.000,00, anziché commisurarlo al trattamento economico spettante al Primo Presidente della Corte di Cassazione. La Corte ha ribadito che qualsiasi disciplina di contenimento della spesa deve comunque rispettare il principio di proporzionalità e garantire l’autonomia e l’indipendenza delle funzioni, soprattutto quando esercitate in ambiti di rilevante interesse istituzionale.

In esito: il sistema coniuga rigore e flessibilità, assicurando un compenso commisurato alla reale complessità.

Una riforma di sistema a tutela della legalità economica

La trasmissione del decreto alla Corte dei Conti per la registrazione segna l’atto conclusivo di un articolato percorso di collaborazione interistituzionale che ha coinvolto il Ministero dell’Interno, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la magistratura della prevenzione e il mondo professionale (SINAGECO, INAG), con l’obiettivo di consolidare un modello di governance integrata tra pubblica amministrazione e professioni qualificate.

Il nuovo provvedimento fornisce alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo un quadro normativo organico e coerente per la nomina, il conferimento e la determinazione dei compensi degli esperti nominati ai sensi dell’art. 94-bis del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rafforzando la funzione di presidio della legalità economica e di tutela dell’integrità dei mercati affidata ai professionisti iscritti all’Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

Si tratta di una riforma di sistema, destinata a garantire uniformità applicativa, certezza giuridica e valorizzazione delle competenze tecniche al servizio dello Stato, nella prospettiva di una prevenzione collaborativa sempre più efficace, equa e trasparente, in linea con i principi di proporzionalità, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa.

Il Sindacato Nazionale Amministratori Giudiziari e Coadiutori (SINAGECO) esprime vivo apprezzamento al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, per la lodevole iniziativa, che traduce in atto i principi ispiratori dell’art. 94-bis del Codice Antimafia, assicurandone la sostenibilità operativa e la piena attuazione sistematica sul territorio nazionale.