Consultazione UIF, luglio 2025: il contributo di SINAGECO per una collaborazione attiva più semplice e trasparente

Consultazione UIF, luglio 2025: il contributo di SINAGECO per una collaborazione attiva più semplice e trasparente

Roma, 1 settembre 2025 – Ufficio stampa SI.N.A.G.ECO

Perché questa consultazione è importante

Il 3 luglio 2025 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha avviato una consultazione pubblica sul testo delle nuove Istruzioni per l’individuazione e l’invio delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS), che andranno a sostituire il provvedimento del 4 maggio 2011. La consultazione era aperta a tutti i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio e si è chiusa oggi, 1° settembre 2025 (rif. ns articolo del 6 luglio 2025).

Il documento recepisce l’evoluzione del D.Lgs. 231/2007 (artt. 6, co. 4, lett. d) e 35, co. 3) e del quadro europeo in tema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, preannunciando anche la pubblicazione, sul sito UIF, di indicazioni operative di dettaglio al momento dell’entrata in vigore.

SINAGECO – Sindacato Nazionale Amministratori Giudiziari e Coadiutori ha trasmesso nei termini le proprie osservazioni, con un obiettivo chiaro: semplificare ciò che serve davvero e tagliare la burocrazia che non migliora la qualità delle SOS, così da rafforzare la collaborazione attiva dei professionisti.


Struttura delle nuove Istruzioni: che cosa cambia

Le Istruzioni sono suddivise in tre parti.

1) Principi e regole della collaborazione attiva

La segnalazione è l’esito di una valutazione professionale basata su indizi soggettivi e oggettivi, da esaminare senza automatismi (non bastano soglie numeriche o meri controlli ricevuti). Vengono richiamati diligenza, buona fede e coerenza con gli indicatori di anomalia (ultimo aggiornamento: 12 maggio 2023), pensati per ridurre l’incertezza valutativa.
Sono disciplinati: criteri di analisi delle anomalie, rapporti tra profilo del soggetto e operatività, importi, condotte reticenti o illogiche, regole per l’invio della SOS, eventuale sospensione delle operazioni, flussi di ritorno UIF e coordinamento con altri obblighi (astensione, comunicazioni oggettive, comunicazioni al MEF, denuncia di reato).

2) Organizzazione e procedure a supporto della SOS

Per i destinatari non vigilati (tra cui i professionisti) è prevista la nomina del responsabile SOS, interno e dotato di indipendenza, autorevolezza e competenza (possibile cumulo con la funzione antiriciclaggio). In presenza di specifiche esigenze possono essere individuati delegati con compiti circoscritti e ben documentati, evitando scarichi di responsabilità.
Le strutture associate o societarie possono individuare un unico responsabile SOS, fermo restando che la responsabilità personale del professionista non viene meno. Il responsabile cura i rapporti con UIF e Autorità, anche in italiano o inglese, e partecipa alle ispezioni.
Ogni studio o organizzazione adotta una procedura interna proporzionata a dimensione e complessità, che indichi strumenti, ruoli, tempistiche, presidi di riservatezza, tracciabilità e conflitti d’interesse. Se si impiegano strumenti informatici/AI per intercettare operatività anomale, vanno resi trasparenti criteri e modalità di gestione.

3) Invio tramite Portale Infostat-UIF

La parte finale è dedicata a registrazione e compilazione: uno schema segnaletico unico con campi strutturati (soggetti, operazioni, rapporti, legami) e descrittivi (motivazioni del sospetto, descrizione dell’operatività). Previste anche sostituzioni, integrazioni e annullamenti, oltre ai feedback della UIF. Tutte le informazioni SOS sono coperte da riservatezza rafforzata.


La posizione di SINAGECO: semplificare per migliorare la qualità

Le osservazioni del Sindacato puntano a un modello chiaro, proporzionato e realmente operativo per Avvocati e Dottori commercialisti iscritti all’Albo degli Amministratori Giudiziari, con particolare attenzione agli incarichi giudiziari.

Priorità indicate dal Sindacato

  • Semplificazione: meno adempimenti meramente formali, più focus sui contenuti che contano per la rilevazione delle anomalie.
  • Proporzionalità: regole pensate anche per professionisti individuali e piccoli studi, non solo per i grandi operatori.
  • Accountability senza burocrazia: tracciabilità delle valutazioni e dell’eventuale uso di AI, ma con strumenti semplici e fruibili.
  • Feedback utili: anche chi invia poche SOS dovrebbe ricevere riscontri qualitativi per migliorare nel tempo.
  • Portale più accessibile: autenticazioni SPID/CNS come alternativa alle credenziali dedicate, utili per chi segnala di rado.
  • Sospensione misurata: possibilità di una riduzione del blocco in casi eccezionali, per non danneggiare terzi in buona fede.

Focus: collegi pluriprofessionali e contesti stragiudiziali

Nei collegi arbitrali o in organismi composti da avvocati e commercialisti che operano senza cliente diretto, SINAGECO propone di chiarire che l’obbligo di SOS ricade su ciascun componente, che potrà indicare nel testo segnaletico il contesto collegiale dell’anomalia. In questo modo si evitano paralisi decisionali e si preserva la responsabilità professionale di ciascuno.


Focus: amministratori giudiziari in sequestri penali e misure di prevenzione

Per gli incarichi ex art. 321 c.p.p. e D.Lgs. 159/2011, l’amministratore giudiziario opera su mandato del giudice. SINAGECO suggerisce di esplicitare che:

  1. l’amministratore è soggetto agli obblighi SOS come professionista;
  2. la SOS indichi chiaramente la natura giudiziaria dell’incarico;
  3. sia possibile una trasmissione “annotata” che eviti duplicazioni informative con l’Autorità già procedente;
  4. quando la segnalazione rischia di pregiudicare le indagini o l’efficacia della misura, l’amministratore informi prioritariamente il giudice delegato, che potrà autorizzare tempi e modalità dell’invio.

Questa impostazione bilancia prevenzione, riservatezza investigativa e certezza degli obblighi, riducendo rischi di conflitti o omissioni.


Tutela dei dati, indicatori di anomalia e uso dell’AI

Il Sindacato sostiene un uso trasparente e verificabile degli strumenti tecnologici: i sistemi di supporto (anche AI) devono basarsi su dati oggettivi, con validazione umana documentata. Sul piano privacy, in caso di servizi esterni di supporto, vanno previsti accordi conformi al GDPR (ruoli e responsabilità ex artt. 26 e 28).


Le richieste: qualità sì, formalismi no

Le proposte di SINAGECO sono orientate a:

  • fissare regole chiare che riducano ambiguità interpretative;
  • calibrare gli oneri sugli effettivi rischi e dimensioni dell’operatore;
  • puntare sulla sostanza (analisi e motivazione del sospetto) e non su carteggi ridondanti;
  • garantire trasparenza e tracciabilità nell’uso di strumenti digitali, mantenendo però semplicità e usabilità.

SINAGECO ha presentato nei termini le proprie osservazioni, per contribuire a Istruzioni più efficaci, operative e proporzionate, in grado di valorizzare il ruolo degli amministratori giudiziari quale presidio di legalità e trasparenza al servizio delle Autorità.