La recente sentenza della Cassazione Penale, Sez. III, n. 37237 del 10 ottobre 2024 (udienza 10/07/2024), affronta il tema della responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001 in relazione alla particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p.
La Corte con la sentenza indicata, sottolinea che il riconoscimento della tenuità del fatto per la persona fisica non implica automaticamente l’esclusione della responsabilità amministrativa per l’ente. La distinzione tra la responsabilità penale individuale e quella amministrativa dell’ente è fondamentale: mentre il primo può beneficiare di cause di esclusione della punibilità, per l’ente è necessario un autonomo accertamento della sua responsabilità.
Questo significa che, anche se il reato contestato ad un individuo può essere considerato di particolare tenuità, ciò non esclude l’applicazione di sanzioni nei confronti dell’ente coinvolto (la società sequestrata), dato che la responsabilità di quest’ultimo è autonoma e non dipende dalle circostanze personali del soggetto che ha commesso il reato.
La sentenza richiama quindi l’importanza di un’analisi approfondita delle prove e delle circostanze specifiche di ciascun caso per valutare la responsabilità dell’ente.
La Cassazione precisa infatti:” il riconoscimento della particolare tenuità del fatto anche nei confronti della società costituisce un ulteriore profilo di illegittimità della pronuncia gravata, di cui dovrà eventualmente tenersi conto nell’ipotesi in cui, all’esito di un’adeguata verifica delle risultanze probatorie, dovesse essere ritenuto ravvisabile tanto il reato contestato alla persona fisica, quanto l’illecito amministrativo addebitato alla società, dovendosi richiamare in tal senso la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 1420 del 10/07/2019, dep. 2020, Rv. 277722), secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione prevista dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisiche che ponga in essere il reato presupposto. Tale autonomia esclude che la eventuale applicazione all’agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all’ente la sanzione amministrativa, dovendo egualmente il giudice procedere all’autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso (cfr. Sez. 3, n. 9072 del 17/11/2017, dep. 2018, Rv. 272447)”.