Sequestro preventivo: adempimenti dell’amministratore giudiziario – La Risoluzione n. 45 del 2 settembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate

La Risoluzione n. 45 del 2 settembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate si concentra sugli obblighi fiscali dell’amministratore giudiziario in caso di sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 del Codice di Procedura Penale (c.p.p.) e delle relative disposizioni attuative (artt. 92 e 104). La risoluzione ribadisce, ampliando i chiarimenti forniti in precedenti documenti di prassi, gli adempimenti dichiarativi e di versamento a cui è tenuto l’amministratore giudiziario durante la gestione dei beni sequestrati.

Contesto e Normativa Rilevante

Il sequestro preventivo, disciplinato dagli articoli 321 c.p.p., 92 e 104 delle disposizioni di attuazione, prevede che l’amministratore giudiziario, nominato dal giudice, gestisca i beni sequestrati. Le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 150/2022 hanno riformulato l’articolo 104-bis delle disposizioni attuative del c.p.p., restringendo il rinvio alle sole norme del Codice delle leggi antimafia (CAM) che regolano la nomina, revoca, compiti, obblighi dell’amministratore e gestione dei beni, escludendo un rinvio generale all’intero Titolo III.

Chiarimenti della Risoluzione n. 45/2024

La risoluzione conferma che gli obblighi fiscali previsti dall’art. 51 del d.lgs. 159/2011 (CAM) continuano ad applicarsi a tutte le forme di sequestro penale, compresi quelli ex art. 321 c.p.p. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

  1. Sospensione del versamento di imposte, tasse e tributi: Durante il sequestro, è sospeso il versamento di imposte legate alla proprietà o possesso di beni immobili, ma resta l’obbligo per l’amministratore di adempiere agli altri oneri fiscali, inclusi quelli dichiarativi.
  2. Esenzione da imposte di registro, ipocatastali e di bollo: Gli atti e contratti relativi ai beni sequestrati sono esenti da queste imposte, se collegati alla gestione durante l’amministrazione giudiziaria.
  3. Irrilevanza del reddito dei beni sequestrati: Il reddito prodotto dai beni sequestrati, se derivante da redditi fondiari o assimilati, non concorre alla determinazione del reddito imponibile, anche in caso di locazione.
  4. Obbligo di dichiarazione: Nonostante l’esenzione fiscale, il reddito derivante dai beni sequestrati deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per permettere all’Agenzia delle Entrate di calcolare l’imposta in caso di revoca del sequestro.

Indicazioni  per gli Amministratori Giudiziari

Questa risoluzione fornisce un quadro chiaro e uniforme sugli adempimenti fiscali da seguire, indipendentemente dal tipo di sequestro.

Ritorna la precisazione per gli amministratori  giudiziari che sono tenuti a presentare le dichiarazioni fiscali (modelli Redditi Pf, Irap e 770):“si  ritiene  corretto  che  l’amministratore giudiziario assolva agli obblighi dichiarativi relativi al periodo d’imposta […], intestando le dichiarazioni (Modello Redditi PF […], Modello IRAP […] e Modello 770[…]) al de cuius […] con l’indicazione del codice fiscale del defunto […] inserendo altresì i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e di amministratore giudiziario (codice carica 5).

Con esclusivo riferimento al Modello Redditi PF […], nel frontespizio, nella sezione ”DATI DEL CONTRIBUENTE”, va altresì barrata la casella 7 (tutelato) relativa al caso di «dichiarazione presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall’amministratore giudiziario in qualità di rappresentante per i beni sequestrati».» (così la risposta n. 496, pubblicata il 21 luglio 2021, con specifico riferimento al sequestro di beni di persona deceduta, ma si vedano anche le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, modello PF2024)”.