Obbligo di PEC per gli amministratori di società: la nota MIMIT del 12 marzo 2025 definisce le modalità di attuazione e le implicazioni per le imprese

Il 12 marzo 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato la nota n. 43836, fornendo i primi chiarimenti operativi sull’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per tutti gli amministratori di società. Questo nuovo obbligo, previsto dalla Legge di Bilancio 2025, segna un ulteriore passo nella digitalizzazione delle comunicazioni ufficiali tra le imprese italiane e la pubblica amministrazione.

L’obbligo di PEC per gli amministratori di società

Secondo la normativa in vigore dal 1° gennaio 2025, tutti gli amministratori di società, siano esse di capitali o di persone, sono tenuti a dotarsi di un proprio indirizzo PEC, distintamente da quello della società. L’introduzione di questa misura ha l’obiettivo di migliorare la trasparenza, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni ufficiali. Gli amministratori sono responsabili per la corretta gestione e aggiornamento del proprio domicilio digitale, che dovrà essere registrato presso il Registro delle Imprese.

Chi riguarda l’obbligo di PEC?

Il nuovo obbligo riguarda tutti gli amministratori di società, indipendentemente dal loro ruolo specifico o dal potere di rappresentanza. In particolare, l’obbligo si applica a:

  • Gli amministratori unici e i membri dei consigli di amministrazione di società di capitali.
  • I soci amministratori di società di persone.
  • Gli accomandatari nelle società in accomandita semplice e per azioni.
  • I liquidatori, nominati dai soci o designati dal Tribunale.
  • I liquidatori di società sequestrate o confiscate.
  • Gli amministratori di società di persone sequestrate o confiscate.
  • Gli amministratori “iure privatorum” designati dal Tribunale per aziende sequestrate o confiscate.
  • Gli amministratori giudiziari di aziende sequestrate o confiscate che, su autorizzazione del Tribunale, ricoprono anche il ruolo di amministratori art. 2475 c.c..

Le modalità di adempimento

Le imprese già costituite prima del 1° gennaio 2025 devono adeguarsi a questa normativa entro il 30 giugno 2025. Le nuove imprese, costituite dopo tale data, sono obbligate a comunicare il domicilio digitale degli amministratori contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese.

Esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria

Un aspetto rilevante della norma riguarda l’esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria per l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e per le sue eventuali variazioni. Questa esenzione rappresenta una semplificazione delle operazioni burocratiche, riducendo i costi per le imprese.

Le sanzioni in caso di inadempimento

Il MIMIT ha specificato che, in caso di omissione della PEC, la pratica di iscrizione presso il Registro delle Imprese sarà sospesa dalla Camera di Commercio, che concederà un termine massimo di 30 giorni per integrare i dati mancanti. Trascorso tale termine senza che la regolarizzazione sia avvenuta, la domanda sarà rigettata.

Inoltre, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 2630 del codice civile, che va da 103€ a 1.032€, con possibilità di riduzione dell’importo se l’adempimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza del termine.

Implicazioni per l’amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati

Per gli amministratori giudiziari che ricoprono incarichi relativi a beni sequestrati o confiscati, l’obbligo di comunicazione della PEC non cambia rispetto agli amministratori di altre società. Il principio di trasparenza e la necessità di avere canali di comunicazione diretti e tracciabili è essenziale anche in questo contesto. Per gli amministratori di beni sequestrati, la comunicazione del domicilio digitale non solo garantisce la regolarità della gestione, ma favorisce anche la cooperazione con le autorità giudiziarie e gli altri soggetti coinvolti nel processo.

Regola di comportamento consigliata dal SI.N.A.G.ECO.

Il SI.N.A.G.ECO. raccomanda che ogni amministratore giudiziario e coadiutore apra una PEC per ogni società che amministra ove richiesto l’obbligo. Questo approccio è fondamentale per evitare che l’indirizzo PEC professionale dell’amministratore venga intasato da comunicazioni relative a diverse società. Separare le PEC per ogni società gestita assicura una gestione ordinata e facilita la tracciabilità delle comunicazioni, riducendo il rischio di errore o smarrimento delle informazioni importanti.

L’introduzione dell’obbligo di PEC per gli amministratori di società, stabilito dalla Legge di Bilancio 2025, è un passo fondamentale verso l’ulteriore digitalizzazione del sistema imprenditoriale italiano. Tale misura migliorerà la trasparenza e la sicurezza delle comunicazioni ufficiali tra le imprese e la pubblica amministrazione, facilitando il rispetto delle normative in vigore.

Il SI.N.A.G.ECO. ritiene che questa iniziativa rappresenti un’opportunità per gli amministratori di adeguarsi alle moderne esigenze tecnologiche, ma invita tutte le parti coinvolte a confrontarsi con l’organizzazione sindacale per informarsi adeguatamente e prevenire incertezze e problematiche operative. Il sindacato esprime la necessità di supporto e chiarimenti specifici per gli amministratori giudiziari ed i coadiutori, per garantire un’applicazione uniforme e corretta di questo nuovo adempimento, favorendo la cooperazione tra gli enti pubblici, le imprese e i professionisti coinvolti.

Con riferimento alla norma comportamentale “collaborazione con le autorità”, il Sindacato invita tutte le parti coinvolte a confrontarsi con l’organizzazione sindacale per informarsi adeguatamente e prevenire difficoltà interpretative o applicative della norma. In caso di ulteriori incertezze, considerato che il sindacato ha già provveduto a fornire la nota informativa del Ministero n. 43836 del 12 marzo 2025,  si attende che il MIMIT fornisca ulteriori chiarimenti per supportare le aziende sequestrate e confiscate nell’adeguamento a questa importante novità normativa.